Statuto

STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica “Toscana Ranch“

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA’, AFFILIAZIONE, DURATA
Articolo 1 – Denominazione e sede
Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita
un’associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica TOSCANA
RANCH” in breve Toscana Ranch A.S.D. (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva
di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva
dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.
L’associazione ha sede in Suvereto (LI) in Loc. Fontanella n. 207 ed è retta dal presente statuto. L’Assemblea degli Associati,
su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo
costituisca modifica del presente statuto. L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di
istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
Articolo 2 – Scopo e Attività

  1. L’Associazione è un’associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello
    svolgimento della propria attività e nell’accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché
    ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
  2. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché
    fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
  3. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale
    l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.
    Nello specifico l’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla
    disciplina dell’equitazione, inclusa anche la diffusione e la promozione della nuova disciplina denominata “Cowboy
    Shooting” e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e
    del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla
    Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni
    forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al
    successivo art. 3, l’Associazione formulerà domanda di affiliazione alle Federazioni Italiane e/o Enti di Promozione
    Sportiva di Sport Equestri attualmente esistenti riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare
    eventuale domanda di affiliazione ad altre federazioni od enti che perseguano gli stessi obbiettivi statutari.
  4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore
    dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della
    pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
  5. L’Associazione potrà altresì partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione delle Federazioni o Enti a cui
    affiliata, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile
    alla diffusione ed alla pratica dell’Equitazione compresa l’attività paraolimpica.
  6. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere
    attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a
    mero titolo esemplificativo:
  • attività di costruzione, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive
    abilitate alla pratica della disciplina dell’Equitazione ed eventuali altre attività sportive ad essa correlate;
  • attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  • la vendita di articoli sportivi;
  • la promozione di attività sportiva nei confronti di aziende, gruppi, staff (team Builduing) al fine di diffondere la
    socializzazione e la coesione.
  • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle
    organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di
  • promozione ritenuto idoneo.
  • Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni
    attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa,
    produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica
    pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e
    gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che
    all’estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
  • Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l’edizione e la diffusione sia in proprio che per conto
    terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle
    precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso
    la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
  • compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli
    scopi statutari. Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità,
    saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
  1. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro
    l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
  2. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità
    similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
    Articolo 3 – Affiliazione
  3. Con l’affiliazione ad una Federazione Nazionale od Ente di promozione, l’associazione accetta incondizionatamente di
    conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle
    disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’
    I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni
    statutarie della Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
  4. L’associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., delle
    Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché
    le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti
    all’attività sportiva.
  5. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa
    all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
  6. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle
    federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a
    presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
    Articolo 4 – Durata
    L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli
    Associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 29 del presente statuto.
    TITOLO II – ASSOCIATI

Articolo 5 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione,
    che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano
    dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai
    principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di
    astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e
    del prestigio dell’associazione, della Federazione Sportiva e dell’Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
  3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano,
    fermo restando il diritto di recesso.
  4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio
    direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta
    elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le
    finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.

  1. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è
    subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere
    motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
  2. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio
    direttivo.
  3. La qualifica di associato, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo mediante cui il
    soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’associazione, aderisce alla Federazione o Enti di riferimento
    per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell’associazione, è personale e non è trasmissibile
    per nessun motivo e titolo.
  4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la
    potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
    dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  5. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli
    organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica
    svolta.
    Articolo 6 – Domicilio dei Soci
    Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal “Libro dei Soci”; è
    onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio nel “Libro dei
    Soci” si fa riferimento alla residenza anagrafica.
    Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci
  6. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme
    statutarie e regolamentari.
  7. In particolare, i soci hanno:
  • il diritto a partecipare alle attività associative;
  • il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
    organi sociali dell’Associazione;
  • il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  • il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  • il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le
    modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente
    oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
  1. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della
    responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8.
  2. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo
    il raggiungimento della maggiore età.
  3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e
    dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal
    consiglio direttivo.
  4. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di
    interruzione del rapporto associativo.
    Articolo 8 – Impegni
    I Soci, con l’adesione all’associazione, si impegnano a:
    a) Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell’associazione;
    b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
    c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
    d) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
    e) rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale
    Italiano), dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i
    regolamenti e le disposizioni statutarie della Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali decidesse di affiliarsi
    l’Associazione.
    Articolo 9 – Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni
  5. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.

  1. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.
    Articolo 10 – Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato
  2. La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere ad nutum
    con efficacia immediata dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell’Associato
    comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene
    efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul
    patrimonio dell’Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio
    direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la
    sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio
    direttivo, deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il
    socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di
    radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.
  3. Ciascun Associato è tenuto ad inviare tassativamente entro il mese di dicembre dell’anno precedente la quota annuale
    deliberata dall’Assemblea Ordinaria. L’invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione. I
    Soci morosi perdono la qualifica di Socio al protrattasi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento
    richiesto della quota associativa;

TITOLO III – LA STRUTTURA

Articolo 11 – Organi sociali

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
    Le cariche sociali sono elettive.
  2. Sono organi dell’Associazione:
    a. l’assemblea generale degli associati;
    b. il presidente;
    c. il consiglio direttivo;
    d. L’organo di revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico) qualora istituito.
    Articolo 12 – L’Assemblea degli Associati
  3. L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è l’organo sovrano dell’Associazione e decide sugli argomenti che la legge e
    il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l’organo direttivo sottopone alla sua
    approvazione.
  4. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il
    pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l’esercente la potestà genitoriale.
  5. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.
  6. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all’avviso di convocazione, e i relativi documenti sono
    conservati dall’associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome
    del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.
  7. L’Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l’Associazione, purché in Italia.
    La convocazione dovrà contenere:
    a. le materie all’ordine del giorno;
    b. il luogo in cui si svolge l’assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
    c. la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
    d. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
  8. La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec,
    e/o esposta presso la Sede Sociale almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
  9. L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avviene a cura del
    Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
  10. L’Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
    dell’esercizio annuale per l’approvazione del bilancio d’esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne
    sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto; in quest’ultimo caso, se gli amministratori non
    vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.


Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l’art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

  1. L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione
    del Consiglio Direttivo.
  2. La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi
    diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal
    caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
  3. L’Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie
    anche per i Soci assenti o dissenzienti.
  4. Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall’Art. 7 del presente Statuto.
  5. L’Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
  • approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura
    dell’esercizio sociale;
  • nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
  • nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
  • determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e
    modifica di eventuali regolamenti sociali;
  • individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte
    dall’Associazione;
  • determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
  • acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
  • qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla
    competenza dell’Assemblea Straordinaria.
  1. L’Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
  • modifiche statutarie;
  • trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
  • sui diritti reali immobiliari;
  • sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
  • su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, riservatole dalla legge o dal presente Statuto.
  1. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all’art. 29, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in
    prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda
    convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza
    semplice dei voti espressi.
  2. L’Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza,
    nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia
    consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in
    tempo reale su tutti gli argomenti.
  3. L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente,
    assistito da un segretario nominato dall’Assemblea.
  4. Al Presidente dell’Assemblea spetta la verifica per l’ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la
    verifica della regolarità della costituzione dell’adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e
    firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
  5. L’Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
  6. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
  7. È fatta a scrutinio segreto l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
  8. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli
    presenti, in funzione di scrutatori.
    Articolo 13 – Consiglio Direttivo
  9. Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione responsabile della gestione dell’Associazione e cura
    collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.

  1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea degli
    associati, ivi compreso il Presidente.
  2. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, ed eventualmente il segretario e il tesoriere;
    queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
  3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
  4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano
    maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da
    parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o
    sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
  5. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o
    associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva
    associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
  6. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
    dell’Associazione, compresi quelli di provvedere all’accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori
    facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle
    finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d’ordine, valersi dell’opera di esperti e stabilire stipendi, salari
    e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto, il Consiglio deciderà sull’erogazione dei fondi per il
    raggiungimento degli scopi dell’Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o
    per determinate categorie di atti.
    In particolare, il Consiglio Direttivo:
  • procede alla convocazione dell’Assemblea degli Associati e all’esecuzione delle sue delibere;
  • indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo
    Statuto;
  • elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il
    Tesoriere;
  • delibera sull’ammissione degli Associati;
  • delibera sulla decadenza e sull’esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;
  • predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
  • decide sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;
  • delibera l’ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre
    all’Assemblea degli Associati;
  • stabilisce il programma di attività dell’Associazione;
  • istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di
    rappresentanza, sia in Italia che all’estero;
  • adotta provvedimenti disciplinari;
  • istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
  • stabilisce e delega poteri di firma;
  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all’art. 12
    del presente Statuto;
  • stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
  • delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
  • nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
  • delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
  • Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei
    professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e cura l’esecuzione degli
    adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  • delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni
    private esterne e professionisti;

  • delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
  • delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese
    necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
  • delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell’area del
    dillettantismo;
  • controlla la gestione finanziaria dell’Associazione;
  • provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari
    all’espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art.
    16, D.Lgs. 39/2021;
  • apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il
    buon funzionamento del sodalizio;
  • stabilisce le norme per l’uso di impianti, attrezzature e materiale di utlizzo;
  • compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione esclusi quelli che per legge
    o per Statuto sono demandati all’Assemblea dei Soci.
  1. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o ne venga fatta
    richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all’uopo, l’ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate
    informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
  2. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l’Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si
    renda necessario.
  3. La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica
    certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento. Nei
    casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, e-mail e posta elettronica certificata
    (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.
  4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il
    voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente
    dell’Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica. Ove non sia
    nominato il Segretario ai sensi del successivo art. 17, il Consiglio ad inizio riunione designa un proprio membro quale
    Segretario della riunione.
  5. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza
    nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia
    consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in
    tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
  6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i
    Consiglieri in carica.
  7. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  8. L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
  9. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in
    conflitto con quello dell’Associazione, si applica l’art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.
  10. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti,
    determinandone i poteri.
  11. I titolari degli organi associativi decadono:
    a. per dimissioni;
    b. per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
  12. La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati.
  13. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.
  14. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima
    assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
  15. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le
    presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 14 – La Rappresentanza Legale
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione
dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.
Articolo 15 – Il Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il
funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza
dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il
Presidente può scegliere nell’ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e
di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di “Vicepresidente incaricato”.
Sono compiti del Presidente:

  • Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
  • Firmare il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea;
  • Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
  • Sovrintendere all’attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell’Assemblea degli Associati;
  • Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione sia a livello nazionale che
    internazionale;
  • Esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
    In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del
    Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo
    gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà
    essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.
    In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che
    deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.
    In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Il Vicepresidente cura il disbrigo degli
    affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni.
    Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.
    Articolo 16 – Segretario e Tesoriere
  1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
  2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero
    nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere
    le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
  3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o
    dal vicepresidente.
  4. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende
    alla corrispondenza.
  5. Il tesoriere, ove istituito e nominato, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili
    nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
    Articolo 17 – L’Organo di Revisione
  6. L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.
  7. L’organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
  8. L’organo di revisione in particolare:
  • Verifica l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello
    statuto.
  • Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione
    annuale in tema di bilancio consuntivo.
  • Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione
    del presidente.
  1. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
  2. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,, cod. civ..
    Articolo 18 – I Tesserati

  1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono
    rappresentati da:
    a) atleti;
    b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
    c) giudici/arbitri;
    d) dirigenti;
    e) tecnici, istruttori;
    f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;
  2. L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro
    necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
  3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della
    Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento
    dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
  4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta’ non puo’ essere tesserato se non presta personalmente il proprio
    assenso.
  5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III –
    Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

TITOLO IV – PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 19 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio
Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti,
entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.NI, del
C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Articolo 20 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario
L’esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell’associazione – da sottoporre al parere dell’Organo di
Controllo ove nominato – che deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura
dell’esercizio a cui si riferisce.
Il Bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle
priorità formulate dal Consiglio Direttivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza
nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
Nei trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a
proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie
verifiche di conformità. I libri dell’Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo
di lucro.
Articolo 21 – Utili e Avanzi di Gestione

  1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di
    gestione prodotti per le finalità statutarie o per l’incremento del proprio patrimonio.
  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati,
    lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
    ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
    per legge.
  3. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017
    Articolo 22 – Libri Sociali
    L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli Associati;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Articolo 23 – Pubblicità e trasparenza
Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con
particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e
deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a
disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui
l’Associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.

TITOLO V – LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 24 – Lavoratori e volontari

  1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25,
    D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di
    lavoro nell’impresa.
  2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs.
    36/2021.
  3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale si applica l’articolo 37,
    D.Lgs. 36/2021.
  4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi
    dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
  5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di
    collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica
    l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
  6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano
    retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
  7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto,
    all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di
    residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di
    erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
  8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
    autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la
    propria attività sportiva.
  9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che
    si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del
    Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
    TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 25 – Modifiche Statutarie

  1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima
    convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione
    qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei
    voti espressi. La convocazione dell’Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la
    rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 12 del presente Statuto.
  2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
    a. dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l’Assemblea Straordinaria degli Associati per
    esaminarle e deliberare in merito;
    b. da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio
    Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà
    tenersi entro i 30 giorni successivi all’indizione stessa.
  3. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.
    Articolo 26 – trasformazione – Terzo settore

L’assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.
Articolo 27 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente
costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. Copia del verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione o Ente
a cui l’associazione è affiliata. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d’appartenenza.
Articolo 28 – Liquidazione
Dichiarata l’estinzione dell’associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall’estinzione o dallo scioglimento, l’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall’Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d’ufficio dallo stesso Presidente con
provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l’Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio.
Articolo 29 – Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto
ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive
dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo
scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 30 – Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di
un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva affiliata. In tutti i
casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione
o Ente di Promozione Sportiva affiliata, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo,
con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente. La parte che
vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il
termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di
aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento
arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con
la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà
essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.
Articolo 31 – Regolamenti Interni
Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli
scopi e dell’oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti
gli Associati.
Articolo 34 – Norme di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e
dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri a cui l’associazione sarà affiliata, le disposizioni dell’ordinamento
sportivo e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.
Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare
dell’associazione in contrasto con esso.

L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di
capitali o cooperativa sportiva.

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